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Cassazione, ordinanza 5 settembre 2013, n. 20427, sez. VI – 5 civile

Cessione azienda - Imposte sui redditi – imposta di registro – valore determinato ai fini dell’imposta di registro – plusvalenza – presunzione di corrispondenza del valore al corrispettivo di cessione – relatività della presunzione – onere della prova a carico del contribuente.

Il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell'azienda, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, anche con il ricorso ad elementi indiziari (Sez. 5, Sentenza n. 23608 del 11/11/2011), di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Cass. 18705/2010).

(Nel caso di specie la corrispondenza tra il valore determinato ai fini dell'imposta di registro e il corrispettivo ai fini delle imposte dirette è stata esclusa in considerazione delle comprovate cattive condizioni di salute del cedente, che lo avrebbero determinato "a disfarsi dell'azienda").