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Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2012, n. 22244, sez. VI civile

Agevolazione “prima casa” – rinuncia ad usufrutto nel quinquennio – decadenza.


Non si realizza la decadenza dall'agevolazione prima casa nell'ipotesi in cui uno degli acquirenti dell'immobile agevolato rinunci all'usufrutto su di esso. Infatti la rinuncia all'usufrutto è un atto meramente abdicativo, che non determina  trasferimento, non può  quindi essere incluso tra gli atti "di trasferimento a titolo oneroso o gratuito" che, ai sensi del comma 4 della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, determinano la decadenza dall’agevolazione “prima casa” se posti in essere nel quinquennio dall'acquisto agevolato.