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Cassazione, ordinanza 5 dicembre 2011, n. 26046, sez. VI - 5 civile

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, "comunque denominati", a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento - non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3.
Massime precedenti Conformi: N. 16835 del 2008.