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Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2013, n. 279, sez. VI -5 civile

Tributi (ingenerale) - Agevolazioni varie - Disciplina delle agevolazioni tributarie(riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Presupposti - Mancanza - Accertamento "a posteriori" -Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Decorrenza, sospensione eproroga - Disciplina dell'art .11, comma 10, della legge n. 289 del 2002.


In tema di perdita del beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell'imposta di registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta - dovuta a decorrere dal momento in cui è rimasto ineseguito ilp roposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile - resta soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 10,della legge n. 289 del 2002 in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro ed è prorogato di due anni, ai sensi di detto art. 11.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, D.P.R. 26/04/1986 num. 131 artt.1 e 76 com. 2