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Cassazione, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21289, Sez. VI - 5 Civile

Agevolazione prima casa – Prepossidenza immobile in quota

 

Solo la comunione legale tra i coniugi osta all'agevolazione, mentre la titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio, in quanto è connaturato alla natura del diritto d'abitazione il legame ai bisogni del titolare e "della sua famiglia" (art. 1022 c.c.) e l'incompatibilità di esso con ogni contitolarità, salvo che della comunione tra i coniugi. Si deve escludere, pertanto, che la facoltà di usare il bene comune purchè non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso" ex art. 1102 c.c., consenta di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comunisti, per cui la titolarità di quota è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente, che è di certo compatibile con le agevolazioni. Non si può dunque escludere il beneficio prima casa per il solo fatto che il contribuente risultava comproprietario in quota del 5 per cento di altro cespite immobiliare acquistato in epoca antecedente al matrimonio unitamente alla futura moglie, poi optando per il regime di separazione patrimoniale.