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Cassazione, sentenza 15 febbraio 2013, n. 3749, sez. V civile

Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie -Imposta di registro – “Prima casa” – Mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi – Rivendita dell’immobile prima della scadenza del predetto termine – Riacquisto in altro comune – Fissazione della residenza - Decadenza –Sussiste.


La previsione di cui al comma 4, ultimo periodo, della nota 2 bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, secondo la quale la decadenza dalle agevolazioni è evitata se, pur avendo il contribuente trasferito l'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso, entro un anno dall'alienazione ne acquista un altro da adibire ad abitazione principale, si riferisce, in base alla lettera ed alla ratio della disposizione, al solo caso in cui il primo acquisto sia stato effettuato in presenza dei requisiti per la fruizione (e il mantenimento)del beneficio e non anche quando per tale primo acquisto l'agevolazione non spettasse a causa di dichiarazione mendace, originariamente o per fatti sopravvenuti, quale la mancata, definitiva, realizzazione dell'intento di stabilire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile (come avvenuto nella fattispecie, in cui la contribuente non ha trasferito la residenza in Venezia nel termine di legge, ed anzi, quando era ancora in corso tale termine, ha rivenduto l'immobile e ne ha acquistato un altro in Roma, ivi stabilendo la residenza, così dimostrando il definitivo abbandono dell'originario proposito).