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Cassazione, sentenza 17 gennaio 2014, n. 860, sez. V civile

Accordi di separazione e divorzio – Agevolazione.

La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di accordi in sede di separazione o divorzio impone che i soggetti che li pongono in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi e non anche terzi. Depone in tal senso sia il tenore letterale della norma che, nel riferirsi a patti assunti in sede di procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale, non può che riguardare le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell’altro; sia la logica dell’agevolazione che mira a promuovere una soluzione idonea a garantire un nuovo equilibrio, anche economico per i coniugi di talché l’inclusione di atti di diversa natura si presterebbe facilmente ad intenti elusivi; sia il principio che ispira l’esegesi delle disposizioni tributarie agevolative.

(Nel caso di specie era stato esteso il dettato della disposizione di cui all’art. 19 della legge 74/1987 ad un atto di costituzione di usufrutto a favore della moglie stipulato da una società semplice di cui era legale rappresentante il marito in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione personale tra la beneficiaria e il marito stesso).