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Cassazione, sentenza 17 luglio 2012, n. 28567, sez. III penale

Contribuente al quale vengono notificate le cartelle esattoriali – Successiva stipulazione del rogito di un immobile – Sottrazione fraudolenta – Sussiste.


Si configura il reato di sottrazione fraudolenta per il contribuente che stipula il rogito dell’immobile dopo aver ricevuto le cartelle esattoriali. E ciò senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a dimostrare la simulazione della compravendita da parte del cittadino insolvente con lo Stato.
Riferimenti normativi: D.lgs. 10.03.2000, n. 74, art. 8