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Cassazione, sentenza 18 maggio 2012, n. 7878, sez. V civile

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Principio civilistico di retroattività della condizione - Recepimento - Limiti - Individuazione del criterio di tassazione - Inclusione - Determinazione della base imponibile - Esclusione - Fondamento.


In tema di imposta di registro, il principio di retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione, sancito dall'art. 1360 cod. civ., è recepito dall'art. 27 del D.P.R. n. 131 del 1986 quanto al criterio di tassazione, ma è derogato dall'art. 43, comma 1, lett. a), del medesimo D.P.R. quanto al distinto profilo della determinazione della base imponibile, per la quale rileva il valore del bene "alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi", espressione da intendersi riferita al tempo del verificarsi della condizione; l'esegesi contraria, rapportando la tassazione di registro al valore del tempo della stipulazione del contratto condizionale, disancora il prelievo fiscale dagli elementi sintomatici della capacità contributiva del contraente e, in ultima analisi, dalla stessa concreta consistenza dei riflessi economici dell'atto, esponendo l'art. 43 cit. al dubbio di legittimità in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.
Riferimenti normativi: D.P.R. 26/04/1986 num. 131 artt. 27 e 43 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 1360, Costituzione artt. 3 e 53
Massime precedenti Conformi: N. 4657 del 1999