Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 18 novembre 2011, n. 24245, sez. V civile

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - Ricorso in appello - Notifica a mezzo posta - Formalità relative - Mancato rispetto da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo autorizzato - Conseguenze - Inesistenza della notifica e nullità del ricorso, del giudizio di secondo grado e della sentenza - Ricorso in cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.


In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, prima proposizione, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art. 16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto; allorché, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia investita - attraverso ricorso ad essa presentato - della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa all'esito del medesimo, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2 del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. civ. e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 n. 546 artt. 16, 20, 53 e 62; Cod. Proc. Civ. art. 382.
Massime precedenti Conformi: N. 7608 del 2000.