Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 2 aprile 2015, n. 6716, sez. V civile

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE - Cessione di azienda - Pattuizione di corrispettivo distinto per i diversi beni - Tassazione separata - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la cessione di azienda è tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combinato disposto di cui ali artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto. Ne consegue che, ove le parti convengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti, l'accertamento dell'Ufficio, il quale ritenga il prezzo incongruo in relazione al suo valore in comune commercio, può essere limitato ad uno solo di tali diritti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 cit., che disciplina il caso in cui i beni aziendali siano stati negoziati con autonomi corrispettivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 7196 del 2000