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Cassazione, sentenza 24 maggio 2013 n. 12935, sez. V civile

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972- IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA - Presunzione di esistenza ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Inventario redatto "post mortem" in conformità agli artt. 769 e segg. cod. proc. civ. - Necessità - Inventario redatto nel procedimento di interdizione prima del decesso del "de cuius" - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.


In tema di imposta sulle successioni, la presunzione posta dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, secondo il quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso", può essere vinta solo se l'inventario ivi previsto sia redatto "post mortem" in conformità agli artt. 769 e seguenti cod. proc. civ., e cioè se esso risponda ai requisiti di validità formale e sostanziale fissati dal codice, essendo lo scopo della norma evitare il facile occultamento di detti beni; tale presunzione, pertanto, non può ritenersi superata nel caso in cui l'inventario sia eretto, come nella specie, in sede di procedimento d'interdizione prima del decesso del "de cuius".
Massime precedenti Vedi: N. 8345 del 2006, N. 15532 del 2006, N. 5974 del 2007