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Cassazione, sentenza 29 dicembre 2011, n. 29612, sez. V civile

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Imposta di registro - Agevolazione di cui all'art. 33 della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Requisiti - Utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dal trasferimento - Norma - Condizione risolutiva del beneficio fiscale - Configurabilità.


In tema di imposta di registro, l'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel prescrivere che "i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, siano soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa", sottopone il beneficio fiscale in esame alla condizione risolutiva, e non meramente sospensiva, che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131; Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3.
Massime precedenti Vedi: N. 7438 del 2009, N. 14117 del 2010, N. 20864 del 2010.