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Comm. Trib. Prov. Terni, sentenza 22 novembre 2011, n. 222/02/11

Imposta di registro – Base imponibile - “Prezzo valore” ex art. 1, comma 497 della Legge n. 266-2005 – Applicabilità - Immobile con rendita proposta – Richiesta ex art. 12, comma 2-bis del D.L. n. 70/1988 – Necessità – Non sussiste.


E’ illegittimo il recupero effettuato dall’Agenzia delle entrate muovendo dal valore venale del bene in commercio nel caso in cui, nell’ipotesi di rendita proposta, a fronte dell’opzione “prezzo valore” non sia stata resa la dichiarazione di cui all’art. 12 comma 2-bis d.l. n. 70/1988, in quanto, tenendo conto soprattutto della ratio della norma, così come desunta dall’insieme del contesto normativo in cui è inserita, e che porta a distinguere tra fattispecie in cui la rendita catastale esista, sia che sia attribuita che sia solo proposta, e fattispecie in cui la rendita catastale non esiste, e che giustifica la dizione e il rigore dell’art. 12, comma 2-bis, il fabbricato abitativo con rendita proposta è comunque un immobile provvisto di rendita catastale.