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Comm. Trib. Prov. di Brescia, sentenza 21 febbraio 2013, n. 13, sez. XVI

IMPOSTA DI REGISTRO- RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO PER L’IMPOSTA DOVUTA SUGLI ATTI ENUNCIATI – NON SUSSISTE.


L'art.10 del D.P.R. 131/1986 contiene il principio generale a cui occorre uniformarsi in relazione alla responsabilità dei notai per la registrazione degli atti, che è limitata agli atti redatti, ricevuti o autenticati. Una responsabilità anche per gli atti cui il notaio non ha partecipato ma che sono solamente enunciati in un altro atto per cui ha l'obbligo di richiedere la registrazione richiederebbe una specifica disposizione legislativa, che deroghi espressamente al principio generale prima enunciato.
Una norma derogatoria siffatta non è però rinvenibile nel D.P.R. citato, posto che l'art. 22, che regolamenta la disciplina degli atti enunciati, non fa alcun cenno ad una estensione della responsabilità del notaio che redige l'atto enunciante. Nel sistema previgente all'attuale Testo Unico (RD. n. 3269/1923), era presente una norma speciale estensiva (l'art. 119). Se nella redazione dell'attuale Testo Unico non si è ritenuto di riproporre la norma derogatoria, è evidente la volontà del legislatore di non gravare i notai di tale "obbligo specifico" oltre quelli previsti dall'art. 10.