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Categoria: IMPRESA

Cassazione, sentenza 23 settembre 2013, n. 21714, sez. III civile

IMPRESA - Art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo.

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ.

La disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2082 e 2495, Cod. Proc. Civ. art. 75, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9744 del 2011