Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - OMISSIONI ED INESATTEZZE - Costituzione d'ipoteca - Nota d'iscrizione - Erroneo inserimento di elemento non essenziale - Termine di efficacia dell'ipoteca - Idoneità a connotare il diritto ipotecario - Esclusione - Rettifica - Ammissibilità.


In tema di costituzione d'ipoteca, l'erroneo inserimento nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia, non previsto dal titolo ed inferiore a quello fissato dall'art. 2847 cod. civ., non è idoneo a connotare il diritto ipotecario, che invece resta conforme al titolo e rispetto al quale la nota ha funzione solo strumentale, suscettibile di rettifica per tale errore, così da rendere chiaro ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta all'ordinario termine ventennale previsto dalla norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2839, Cod. Civ. art. 2841, Cod. Civ. art. 2847
Massime precedenti Vedi: N. 14675 del 2003, N. 19270 del 2014