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Categoria: MUTUO

Cassazione, sentenza 12 novembre 2013, n. 25412, sez. III civile

MUTUO - ESTINZIONE - Mutuo fondiario - Condizione risolutiva prevista dall'art. 17 della legge n. 175 del 1991 in caso di inadempimento del mutuatario - Esercizio della condizione risolutiva da parte dell'Istituto di credito - Conseguenze - Risoluzione del rapporto di mutuo - Obbligo del mutuatario di corrispondere le rate scadute e la quota di capitale residua con gli interessi al tasso convenzionale (se superiore a quello legale) - Sussistenza.

 

In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 17, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina - così come avviene nel caso di esercizio della condizione risolutiva di cui all'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 - la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale.

Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 17 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12639 del 2008