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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 12 novembre 2018, n. 28905, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - Poteri ispettivi e di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale - Art. 93-bis della l. notarile - Atti derivanti da indagini preliminari svolte in sede penale - Utilizzazione - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare notarile, gli atti che siano acquisiti dal Consiglio notarile distrettuale in virtù delle funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività notarile, oltreché di promovimento dell'azione disciplinare, attribuitegli dall'art. 93 bis, comma 2, della l. n. 89 del 1913, come quelli trasmessi dall'Agenzia delle entrate, trovano disciplina in quest'ultima disposizione e, seppur provenienti da indagini preliminari svolte in sede penale, possono essere utilizzati dalla Commissione regionale di disciplina come elementi di giudizio, una volta sottoposti in contraddittorio all'incolpato, senza che i limiti del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ostino alla loro acquisizione o rilevino sulla loro efficacia probatoria e sulla validità del provvedimento disciplinare emesso, in quanto dettati non a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini penali ma delle indagini stesse.

 

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile del notaio sottoposto a procedimento disciplinare - Pendenza del giudizio di impugnazione - Cessazione della materia del contendere - Insussistenza - Incidenza della sanzione su posizioni inerenti al quiescente “status” del notaio dispensato per rinuncia.

La dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo "status" del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza.