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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 13 marzo 2012, n. 3969, sez. III civile

Intervento in causa di terzi - Chiamata in garanzia impropria - Chiamato – Impugnazione delle statuizioni della sentenza di prime cure relativa al rapporto principale – Sussiste.


In caso di chiamata in garanzia impropria e di contestazione, da parte del terzo, non solo della domanda di manleva, ma anche dell’obbligazione principale, gli effetti del carattere scindibile delle cause sono ormai fortemente stemperati dalla riconosciuta, ampia ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, ammissibilità affermata sulla base della necessità di tutelare il principio dell’interesse all’impugnazione della parte che, avendo prestato acquiescenza a una sentenza, veda rimesso in discussione dall’impugnazione principale di altro consorte in lite, l’assetto di interessi dalla stessa derivante. Non par dubbio, tuttavia, che il chiamato può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di prime cure relativa al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione avrà sul rapporto di garanzia: tale principio costituisce l’estensione obbligata della legittimazione del terzo a svolgere le sue difese, sin dal giudizio di prime cure, non solo al fine di contrastare la domanda di manleva, ma anche sul terreno dell’obbligazione principale.
(Fattispecie relativa ad un’assicurazione che deve coprire il notaio che ha rimborsato la caparra per aver taciuto la causa di divisione in corso).
Riferimenti normativi: Cod. proc. civ. artt. 269 e 331.
Massime precedenti Conformi: N. 24627 del 2007, N. 2557 del 2010, N. 1197 del 2010, N. 9308 del 2011.