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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 29 settembre 2012, n. 16549, sez. III civile

Notaio – Responsabilità per inesattezza delle visure – Limiti.



Il notaio rogante non è responsabile se dalla visura non risulta un’ipoteca a causa di una irregolarità della conservatoria che per essere superata comporterebbe la consultazione per il pubblico ufficiale di migliaia di formalità.
(La Corte di Cassazione ha osservato, infatti, che: «Non possono ritenersi irrilevanti, sotto il profilo della responsabilità, tutte quelle irregolarità che sono destinate a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. Ora, poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto a cui si riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale, che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli estratti di identificazione delle persone, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata a carico di altra persona diversa dall’alienante dell’immobile e, quindi, imputata in un diverso conto individuale, ciò può in conseguenza comportare per il terzo di buona fede l’infruttuosità della ricerca del titolo reso pubblico.»).
Riferimenti normativi: Codice Civile art. 1218
Massime Precedenti: Cass. 7261/2003; 15183/2004; 3477/1997.