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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 5 marzo 2020, n. 6302, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Deontologia professionale - Stipula di numerosi atti presso altri studi - Nei giorni prescritti per la presenza in sede - Responsabilità disciplinare - Sanzione - Azione promossa dal presidente del collegio notarile dove è stato commesso l’illecito - Legittimità.
 

In tema di procedimento disciplinare dei notai non trova applicazione la norma ex art. 7 legge

241/90 stante la puntuale disposizione speciale ex art. 153 novellato legge 89/1913, che impone l’immediato avvio del procedimento. Inoltre va rilevato come la disposizione ex lege 241/1990,

siccome  richiamata  ex   art.  49  d.lgs.  249/2006  nel  novellato  art.  160  legge  notarile,  trova

applicazione in assenza di disposizione specifica. L’omessa precisazione dei mezzi d’impugnazione avverso il provvedimento di avvio dell’azione disciplinare il cui svolgimento appare completamente determinato dalla legge notarile e prevede l’evocazione dell’incolpato esclusivamente avanti la Co.Re.Di. non può essere dedotta al fine di dimostrare l’impossibilità di svolgere adeguata difesa davanti l’Organo competente.

È positivamente previsto dalla legge che anche il Presidente del Collegio notarile competente in relazione al luogo in cui furono poste in essere le condotte illecite sia abilitato al promovimento dell’azione disciplinare avanti la Co.Re.Di.

In merito alla censura della condotta non occasionale di stipula di atti fuori sede nei giorni di indicata presenza nella sede assegnata non assume rilievo la circostanza che gli atti rogati fuori sede non ebbero a palesare errori poiché detta circostanza è estranea alla condotta contestata – non aver rispettato l’obbligo di assistenza e presenza nella sede propria in determinate giornate -. E nemmeno sviluppa incidenza la nuova disciplina in tema di concorrenza, con la possibilità dei notai di svolgere l’attività professionale in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello di appartenenza, posto che la precisa indicazione dei giorni di sicura presenza nella sede d’assegnazione propria del notaio risulta quale correttivo armonico con la nuova facoltà al fine di assicurare l’effettiva copertura territoriale del servizio pubblico svolto.

In ordine alle censure relative alle condotte di frettolosa confezione degli atti e di utilizzo di procacciatori si rileva che: non ha pregio l’affermazione che gli atti sono stati rogati presso la sede del soggetto partecipe all’atto quando le società parti degli atti rogati presso studi di altri professionisti avessero sede proprio presso detti studi; appare fondata la prospettazione che il tempo di confezione degli atti è stata insufficiente per l’effettiva loro illustrazione e financo della fattuale loro lettura se c attività svolta, desumibile dagli stessi atti.

Non assume rilievo nel procedimento disciplinare la legge successiva mitior, dovendosi applicare la disciplina esistente al momento del commesso illecito.