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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 13 giugno 2017, n. 14618, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Colpa professionale – Compravendita immobiliare – Immobile rilevatosi privo di abitabilità – Responsabilità dell’ufficiale rogante – Non sussiste.
L’obbligazione professionale del notaio non può estendersi alla verifica dell’abitabilità dell’immobile essendosi il professionista limitato a ricevere la dichiarazione del venditore e il dovere di consiglio del notaio non può essere dilatato fino al controllo di circostanze di fatto, il cui accertamento rientra nella normale prudenza e diligenza delle parti.
La distinzione tra il dovere d’informazione, relativo ai dati rilevanti per il perfezionamento del contratto e per l’aderenza del medesimo alla funzione economico-sociale che le parti hanno inteso perseguire, e il dovere di consiglio relativamente alle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale, è certamente rilevante ma non al punto di poter ipotizzare che il notaio si sostituisca ad un tecnico con competenze ingegneristiche per valutare autonomamente se l’immobile sia o meno abitabile.