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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 8 maggio 2017, n. 22200, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Notaio – Compravendita immobiliare – Omessa menzione di abusi edilizi minori – Non sussiste.
Il falso ideologico per omissione è integrato dalla condotta che, incidendo sul significato di un enunciato dichiarativo o constatativo, procura un’attestazione non conforme ai fatti; tuttavia, l’omissione è configurabile soltanto se sussista un relativo obbligo giuridico di rappresentazione di alcuni fatti, sicché, in caso di omessa rappresentazione, l’atto pubblico assuma il significato di attestazione della loro inesistenza.
(Nel caso di specie è stato assolto perché il fatto non sussiste il notaio che non richiama, nell’atto di compravendita immobiliare stipulato, la realizzazione di alcuni interventi edilizi illegittimi laddove, trattandosi di bene commerciabile in quanto costruito prima del 17 marzo 1985 ed oggetto di interventi edilizi minori, l’atto pubblico di compravendita non risulta «proibito dalla legge», in quanto non affetto dal vizio della nullità sancito dall’articolo 46 del T.U. sull’edilizia).