PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - NOTAIO –
Procedimento disciplinare – Trasformazione di società semplice in società di
capitali – Stima del capitale sociale – Necessità – Sussiste.
conformità allo stato di fatto dei dati
catastali - Responsabilità disciplinare del notaio.
E’
responsabile il notaio che ai sensi del combinato disposto degli artt. 28,
primo comma, numero 1), e 138-bis,
comma 2, della legge notarile, redige, in contrasto con una norma imperativa,
un atto di trasformazione da società in accomandita semplice a società a
responsabilità limitata in carenza della identità tra capitale sociale e
patrimonio netto stimato in misura inferiore al capitale ed in assenza di
delibera di ulteriore capitalizzazione.
In
tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall’art. 19, comma 14, del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, riguarda la conformità allo stato di fatto non
della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi
ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche
patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l’omissione determina la
nullità assoluta dell’atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto
all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio,
ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Sussiste
la responsabilità disciplinare del notaio, a norma della L. 16 febbraio 1913,
n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito
dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. 27
febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis,
di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all'identificazione
ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di
conformità della planimetria dell'immobile, a sua volta recante i dati
catastali informativi.
Incorre nella violazione
dell’art. 47, secondo comma, della legge notarile il notaio che sia venuto meno
all’obbligo d’indagare la volontà delle parti e di curare sotto la propria
direzione e responsabilità la compilazione integrale dell’atto e ciò emerga da
una serie di elementi gravi e convergenti, ossia il riscontro di evidenti
incongruenze ed errori non rilevati né in sede di redazione né in sede di
lettura dell’atto, tali da determinare dubbi sul reale contenuto della volontà
espressa e sull’oggetto del contratto.