PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Sanzione per
stipule fuori sede in giorni di assistenza obbligatoria – Sussiste.
La nuova formulazione
dell’art. 26, comma 2, legge notarile (introdotta dal d.l. n. 1/2012) e i
principi deontologici, da leggere unitariamente, depongono nel senso che è
tuttora la sede dello studio notarile il luogo su cui deve essere incentrata
l’attività del professionista. Pur potendo il notaio, in forza del novellato
art. 26, comma 2, recarsi in tutto il territorio del distretto della Corte
d’appello in cui si trova la sede notarile, nonché aprire un ufficio secondario
nel distretto notarile in cui è posta la sede stessa, non è venuto perciò meno
il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile.
Al fine di escludere la
violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni ed orari
fissati per la sede principale, previsto nel Codice deontologico approvato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (avendosi riguardo a fattispecie soggetta
“ratione temporis” all’applicazione dell’art. 26 della legge n. 89 del 1913, nella
formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 12 del d.l. n. 1 del
2012), non rileva l’accortezza che le ore di stipula presso tali uffici
secondari non siano ricomprese nella fascia oraria espressamente vincolata,
allorché l’incidenza percentuale degli atti più significativi compiuti fuori
sede rispetto all’attività complessiva svolta dal professionista, tenuto conto
altresì delle incombenze e degli adempimenti che ruotano intorno alla stipula,
denoti comunque l’inosservanza dell’obbligo, parimenti imposto al notaio, di
assistere personalmente allo studio anche nei giorni e per ore diversi da
quelli stabiliti, dovendo la sede notarile costituire il centro effettivo del
suo operato professionale.
L’art. 10 del codice
deontologico è diretto ad evitare concentrazioni di attività professionale
nocive al corretto svolgimento dell’attività notarile, essendo fatta salva la
possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto
il territorio del distretto della Corte d’Appello.
Nel caso di specie, la
Corte d’Appello ha escluso che la stipula solo “in alcune occasioni” presso
studi di professionisti legati al notaio da “rapporti familiari”, per motivi
“occasionali, di comodità”, non integrasse, sia sotto il profilo della reiterazione
della condotta che sotto quello della tipologia delle strutture utilizzate, gli
elementi delle fattispecie deontologica costituiti dalla “ricorrente presenza”
presso “studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”.