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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2526, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Disciplinare - Sanzione - Sospensione – Natura della Co.Re.Di. – Termini della fase amministrativa - Potere di iniziativa disciplinare del Consiglio notarile - Fatture irregolari - Illecita concorrenza - Previsioni normative - Legge notarile - Codice
deontologico - Concorso apparente di norme.
La natura amministrativa e non giurisdizionale della Co.Re.Di. esclude l’applicabilità dei principi d’imparzialità e di terzietà previsti per la costituzione degli organismi investiti dell’attività giurisdizionale: le eventuali ipotesi di incompatibilità che in concreto possano verificarsi andranno risolte in base alle previsioni di cui all’art. 154 della l. 16 febbraio 1913, n. 8, come sostituito dall’art. 40 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249.
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di un’espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che l’art. 153, comma 2, della l. n. 89/1913, nello stabilire che l’organo dotato d’iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, ai fini dell'esercizio del potere di iniziativa attribuito, tra gli altri, al presidente del Consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio, ai sensi dell'art. 153 l. 16 febbraio 1913 n. 89 (come sostituito dall'art. 39 d.lgs. 1° agosto 2006 n. 249), il medesimo Consiglio, oltre ad avvalersi degli strumenti di indagine espressamente previsti dall'art. 93 bis della stessa legge n. 89 del 1913 (inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 249 del 2006), può altresì richiedere informazioni a soggetti privati, salva la necessità di valutarne accuratamente l'attendibilità, trattandosi di attività istruttoria preliminare, volta ad individuare il fatto oggetto dell'addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l'esigenza di garanzie di difesa, operante, invece, nella fase amministrativa contenziosa conseguente al promovimento del procedimento.
Qualora al notaio sia contestata, ai sensi dell'art. 147 c) legge notarile, la illecita concorrenza - compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti - la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dall’art. 14 del codice deontologico, per cui l'ipotesi di cui all'art. 147 c) comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147 b), in relazione all'art. 14 cod. deontologico, che è integrata, come detto, dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto.