Cassazione, sentenza 6
dicembre 2016, n. 24962, sez. II civile
NOTARIATO - DISCIPLINA
(SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - Consiglio notarile
distrettuale – Componente portatore di interessi concorrenziali a quelli
dell’incolpato – Violazione dell’art. 103 del r.d. n. 1236 del 1914 –
Esclusione - Fondamento.
In
tema di responsabilità disciplinare notarile, non sussiste violazione dell’art.
103 del r.d. n. 1326 del 1914, norma eccezionale e, quindi, suscettibile solo
di stretta interpretazione, se alla delibera del Consiglio notarile, con la
quale sia avanzata una richiesta di procedimento disciplinare, partecipi un
notaio portatore di interessi professionali concorrenziali rispetto a quelli
dell’incolpato.
ATTI AMMINISTRATIVI -
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Avvio del procedimento – Comunicazione di cui
all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 – Obbligo – Limiti – Presenza di
particolari esigenze di celerità – Sussistenza.
In
materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione
prescritta dall’art. 7 della l. n. 241 del 1990, allorché il Presidente del
Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura,
perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività,
escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento” e, dall’altro, dette ragioni sono
legislativamente presupposte dall’art. 153 della l. n. 89 del 1913, come
sostituito dall’art. 39 del d.lgs. n. 249 del 2006, il quale dispone che “il
procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi
costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.
NOTARIATO - DISCIPLINA
(SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Poteri ispettivi e di
vigilanza del Consiglio notarile distrettuale – Art. 93-bis della l. notarile
(nel testo applicabile “ratione temporis”) – Questione di legittimità
costituzionale – Manifesta infondatezza.
In
tema di responsabilità disciplinare notarile, è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 93-bis della legge notarile
(nel testo, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 139, lettera c), della l. n. 208 del 2015), con
riferimento agli artt. 3, 76, e 97 Cost., in quanto le attività di indagine
attribuite al Consiglio notarile distrettuale, che rappresentano un coerente
sviluppo e completamento dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 7,
comma 1, lett. e), della legge delega n. 246 del 2005, sono strettamente
funzionali all’eventuale esercizio del potere di instaurazione del procedimento
disciplinare, non denotando lesione alcuna dei principi di imparzialità ed
uguaglianza, giacché relegate nella fase amministrativa di esso, in ordine al
quale il Consiglio può rivolgere la richiesta di apertura alla Commissione, che
decide, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito.