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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3713, sez. VI – 3 civile

LOCAZIONE - Prelazione – Riscatto


Nell'ipotesi in cui con un unico atto o con più atti collegati vengano venduti ad uno stesso soggetto una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, occorre distinguere a seconda che si sia in presenza di una vendita in blocco (che esclude il sorgere in capo al conduttore dei predetti diritti) o di una vendita cumulativa (che invece li lascia inalterati, limitatamente, si intende, al bene oggetto del contratto di locazione). Si è peraltro chiarito che, affinché ricorra la vendita in blocco, non è indispensabile che la vicenda traslativa riguardi l'intero edificio in cui è compreso quello locato ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. È escluso, quindi, il sorgere in capo al conduttore dei diritti di prelazione o di riscatto vantati.