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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 10 aprile 2015, n. 7183, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Esercizio della prelazione con riferimento a fabbricato rurale - Condizioni - Vincolo pertinenziale con l'impresa agraria e disponibilità del bene in base all'originario contratto - Fattispecie.

Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché dell'art. 7, legge 14 agosto 1971, n. 817, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario.

(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto soggetto a prelazione un fabbricato rurale il cui rapporto pertinenziale col terreno coltivato era stato interrotto in conseguenza della sua concessione in comodato a terzi per fini abitativi).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 , Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 , Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Conformi: N. 1558 del 1998

Massime precedenti Vedi: N. 11314 del 2009