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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 24 novembre 2011, n. 21988, sez. III civile

Enti pubblici - Patrimonio - Enti immobiliari - Dismissione degli immobili - Diritto di prelazione dei conduttori - Derivazione legislativa - Sufficienza - Esclusione - Determinazione negoziale della volontà di vendere - Necessità - Fondamento.


Il diritto di prelazione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali (nella specie l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti), riconosciuto dal d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, è esercitabile esclusivamente quando l'ente abbia validamente ed adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell'Ente di cedere l'immobile. Ne consegue che non può configurarsi un obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto tale prospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure ablative.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/02/1996 n. 104; Decreto Legge 25/09/2001 n. 351; Legge 23/11/2001 n. 410; Legge 23/08/2004 n. 243 art. 1 c. 38.
Massime precedenti Vedi: N. 13560 del 2008, N. 11937 del 2010, N. 12114 del 2010.