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Cassazione, ordinanza 26 novembre 2024, n. 30512, sez. V

Agevolazioni imprenditoria agricola ex D.Lgs. n. 99/2004- Imprenditore agricolo professionale - Requisiti.


Non vi può essere dubbio sul fatto che il possesso dei requisiti della qualità di imprenditore agricolo professionale deve sussistere, di regola, al tempo in cui si pretende di godere dei benefici a tale qualità connessi. Eccezionalmente, infatti, il soggetto (persona fisica o società) che non li possegga può, in vista del godimento dei benefici fiscali, presentare una istanza di riconoscimento alla Regione che rilascia apposita certificazione (della proposizione dell'istanza), previa iscrizione alla gestione INPS; se entro due anni (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) dalla presentazione dell'istanza riesce ad ottenere i requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99 del 2004, conserverà i benefici dei quali abbia goduto, altrimenti essi saranno revocati (in termini, tra varie, Cass., sez. 5, 4/6/2020, n. 10564; Cass., sez. 5, 14/3/2022, n. 8278, punto 1.5).

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 99 del 2004, come introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2005, "l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura". Ne consegue che almeno uno degli elementi costitutivi della qualità di imprenditore agricolo professionale, necessari per godere dei benefici fiscali ad essa connessi, ossia, appunto, l'iscrizione del soggetto alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, deve preesistere alla loro fruizione.