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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 3 luglio 2013, n. 16619, sez. I civile

DIRITTO DI PROPRIETÀ - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (o PUBBLICA UTILITÀ) – Indennità.


In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli art. 46 l. n. 2359 del 1865 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico.