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Cassazione, sentenza 21 dicembre 2018, n. 58225, sez. VI penale

Falsità  ideologica  commessa  dal  privato  in  atto  pubblico  –  Compravendita    Libertà del bene    False dichiarazioni rese dalle parti    Al notaio rogante  –  Non sussiste.

Stante la non riferibilità al contratto di compravendita di una funzione di attestazione di verità in ordine all'esistenza di garanzie reali o di vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro sul bene oggetto della cessione, deve escludersi in radice la configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione a false dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante in ordine alla libertà del bene.