Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 2 febbraio 2018, n. 5178, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - False dichiarazioni in sede di rogito notarile - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Fattispecie - Ragioni.

 

 

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta della parte di    un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il privato, in tale ipotesi, ha l'obbligo di dire il vero,    mentre il notaio rogante non ha alcun obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni della     parte privata).