Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 5 aprile 2017, n. 8803, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Comunione legale - Scioglimento – Fallimento di uno dei coniugi – Alienazione libera e separata della propria quota – Da parte dell’altro coniuge – Sussiste.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all’articolo 191 c.c., prodottosi il quale effetto i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla.
(Fattispecie relativa al fallimento dichiarato a carico di uno dei coniugi).