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Cassazione, sentenza 13 luglio 2015, n. 14584, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - Compravendita – Nel periodo sospetto – Venditore poi fallito – Onere di informazione del compratore – Sullo stato di salute economica del venditore – Non sussiste – Scientia decoctionis – Onere della prova – Costituito a carico del curatore – Sussiste.


Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 67 legge fallimentare l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e non sussiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di cui al n. 5 dell’articolo 360, primo comma, c.p.c.).
Deve quindi ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che ha ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore (riduzione del capitale sociale per perdite, conseguente messa in liquidazione della società e omesso deposito dei bilanci per due annualità) non consentissero di concludere che la società acquirente era informata della situazione economica della società venditrice.
Per quanto il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non è esigibile dal normale acquirente di un immobile, «la cui diligenza non può spingersi fino ad assumere informazioni sullo stato di salute del venditore».