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Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1366, sez. VI - 3 civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - Insufficienza originaria del patrimonio del debitore – Idoneità ad escludere l’“eventus damni” – Insussistenza.
In tema di azione revocatoria ordinaria, attesa la natura generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., l’insufficienza originaria dei beni del debitore non esclude l’”eventus damni” anche ove l’atto dispositivo non abbia aggravato la stessa, essendo sufficiente - ai fini dell'esercizio dell'azione - che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù dell'acquisto di altri e diversi beni.