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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 27 gennaio 2017, n. 3911, sez. III penale


In materia edilizia, integra il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'esecuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione, in quanto quest'ultima, inserendosi nel procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l'approvazione del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto.
(Fattispecie di sequestro preventivo di fabbricato rurale realizzato in difformità dal piano di lottizzazione approvato, nella quale la S.C. ha affermato che la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici costituisce accertamento di natura fattuale, e che l'erronea intepretazione delle norme di piano, in quanto atti amministrativi di natura generale subordinati a leggi e regolamenti, non integra "violazione di legge" censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.).