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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 11 maggio 2016, n. 9646, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - Sopraelevazione sopravvenuta d’edificio preesistente - Qualificazione - Nuova costruzione - Conseguenze - Diritto di prevenzione caratterizzante le costruzioni originarie - Inapplicabilità - Obbligo di rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sopraelevazione - Sussistenza.
In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicché deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest'ultima.