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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 25 giugno 2013, n. 15988, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - Servitù di passaggio gravante su parte determinata del fondo servente - Impossibilità del suo esercizio - Spostamento su altra parte del fondo servente - Facoltà del proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Esclusione - Quiescenza della servitù - Fondamento ed effetti.

Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 cod. civ. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 cod. civ., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 cod. civ., dopo il decorso del ventennio di non uso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1068, 1073 e 1074
Massime precedenti Conformi: N. 3948 del 1991