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Cassazione, sentenza 14 maggio 2012, n. 7425, sez. I civile

Società per azioni – Amministratore – Revoca – Consiglio di amministrazione – Giusta causa oggettiva – Fattispecie.


In tema di revoca dell’amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell’amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un quid pluris, cioè l’esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento riposto sulle attitudini e le capacità dell’organo di gestione, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l’amministratore di una società di capitali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art.2383
Massime precedenti Vedi: N. 23557/2008, N. 16526/2008