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Cassazione, sentenza 17 luglio 2013, n. 17467, sez. I civile

I) SOCIETÀ DI CAPITALI – Conferimenti.

Il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima. La cessione della quota sociale si perfeziona, secondo il principio consensualistico, alla data della stipulazione ed è pertanto immediatamente valida ed efficace tra le parti. La disciplina in tema di trasferimento di quote, di cui all'art. 2322 c.c., è opponibile soltanto alla società o ai suoi soci; ne consegue che il consenso del socio accomandatario opera solo quale mera condizione di efficacia del trasferimento della quota del socio accomandante.

II) SOCIETÀ DI CAPITALI - Modificazioni - Aumento di capitale.

In tema di aumento di capitale deliberato dall'assemblea di una società capitalistica, non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l'amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all'organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.