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Cassazione, sentenza 4 settembre 2013, n. 20265, sez. V civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - Compenso degli amministratori - Determinazione - Mancanza nell'atto costitutivo - Specifica delibera assembleare - Necessità - Fondamento - Deliberazione implicita in quella di approvazione del bilancio - Sufficienza - Esclusione - Bilancio con posta relativa ai compensi - Idoneità - Condizioni.


Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, atteso: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2364, 2366, 2389 e 2393, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21933 del 2008