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Tribunale di Roma, sentenza 16 novembre 2011, sez. III civile

Società - Di capitali - A responsabilità giuridica limitata - Quote - Trasferimento - Finalità - Oggetto - Cessione di quote dietro corrispettivo del prezzo - Valore delle quote - Nominale e reale - Distinzione - Effetti - Sulla validità della cessione – Irrilevanza.


La cessione di quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Ne consegue, che eventuali carenze ovvero vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione possono avere incidenza solo ove il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali a nulla rilevando il fatto che il valore delle quote acquistate non corrisponda a quello reale, con conseguente sproporzione dell'entità del corrispettivo pattuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479; Cod. proc. civ. art. 641.
Massime precedenti Vedi: Cass. N. 15706 del 2008.