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Cassazione, ordinanza 1° giugno 2017, n. 13867, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - Delibera di scioglimento della società e di nomina del liquidatore - Omessa indicazione dei poteri - Conseguenze - Potere del liquidatore di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società - Configurabilità.
In tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.