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* Cassazione, sentenza 15 aprile 2016, n. 7586, sez. I civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Nullità della delibera di approvazione del bilancio - Dovere di integrazione e rettifica delle voci contestate da parte degli amministratori
Il bilancio di esercizio di una società per azioni, in forza del principio della cosiddetta continuità, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa, e siano state negate con sentenza non passata in giudicato (nella specie, per distribuzione di utili contra legem). Infatti, solo il passaggio in giudicato di quella sentenza fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare conseguenzialmente i dati di partenza del bilancio successivo.
A seguito e per effetto della declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di adeguare lo stesso rappresentando in maniera corretta e chiara la reale situazione finanziaria della società e l'effettivo risultato economico, ripristinando i diritti societari del socio che siano stati lesi.