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Cassazione, sentenza 12 dicembre 2012, n. 22763, sez. I civile

I) Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Diritto di intervento - Società per azioni quotata in borsa - Diritto del socio di intervenire e votare in assemblea - Onere di preventivo deposito cartolare - Necessità - Esclusione - "Dematerializzazione" dei titoli azionari - Esibizione al momento dell'assemblea della certificazione del depositario - Sufficienza - Conseguenze.

Nella società per azioni quotata in borsa, i cui titoli azionari siano stati immessi nel sistema di deposito accentrato, il diritto del socio di intervenire e votare in assemblea non presuppone in via assoluta il deposito presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti l'adunanza, della certificazione del depositario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, essendo sufficiente, qualora non vi sia una diversa disposizione statutaria, che tale certificazione sia esibita dall'interessato in assemblea, ancorché essa si tenga in seconda convocazione, poiché la "ratio" dell'onere di preventivo deposito cartolare - sancito dall'art. 2370 cod. civ. e dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 per assicurare alla società un tempo sufficiente alla verifica dei titoli di partecipazione - non si estende alle azioni "dematerializzate", per le quali la verifica è affidata al depositario certificante ex art. 85 del d.lgs. n. 58 del 1998. (Principio affermato riguardo alla disciplina vigente all'epoca della delibera impugnata, assunta dall'assemblea nell'anno 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2370,  Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 4,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 85


II) Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - Verbale - Società per azioni quotata in borsa - Elenco dei partecipanti all'assemblea allegato al verbale notarile - Efficacia probatoria - Prova fidefacente della titolarità delle partecipazioni sociali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sulla delibera assunta col voto di soggetto che non abbia inviato la comunicazione ex art. 120 del TUF.

Nella società per azioni quotata in borsa, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, allegato al verbale redatto da notaio, non fa prova fino a querela di falso dell'effettiva titolarità della partecipazione sociale in capo al soggetto indicato nell'elenco, giacché lo "status" di socio è una situazione giuridica, non un fatto storico che il pubblico ufficiale possa attestare come vero, non essendo preclusa, quindi, senza che neppure occorra un formale disconoscimento della scrittura, la dimostrazione, con altri mezzi, dell'essere il partecipante intervenuto non in proprio nome, ma in nome altrui. Pertanto, la deliberazione assembleare presa col voto di un soggetto che non abbia inviato alla CONSOB la comunicazione prescritta dall'art. 120 del d.lgs. n. 58 del 1998 non è invalida, ove comunque risulti che egli non abbia votato nell'esercizio della propria partecipazione sociale, rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione, bensì quale depositario delle azioni altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2375, 2700 e 2702, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 120
Massime precedenti Vedi: N. 8370 del 2000