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Cassazione, sentenza 13 marzo 2013, n. 6207, sez. I civile

I) SOCIETÀ- DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DELCAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI- RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - Recesso del socio di società con azioni quotate in borsa - Valore di rimborso delle azioni quotate - Determinazione - Indicazioni di prezzo per esse fornite dal mercato - Violazione dell'art. 2348 cod. civ. in ipotesi di recesso di socio titolare di azioni di risparmio - Insussistenza - Ragioni.

In tema di recesso da società di capitali, laddove le azioni possedute dal socio receduto siano quotate nel mercato dei titoli, il valore di rimborso a lui spettante deve tener conto esclusivamente delle indicazioni di prezzo fornite dal mercato stesso in relazione a quelle azioni, non potendo, quindi, il titolare di azioni di risparmio dolersi del fatto che, in tal modo, si possa pervenire ad una determinazione di rimborso inferiore a quello spettante ai titolari di azioni ordinarie, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2348 cod. civ., atteso che il principio secondo cui tutte le azioni emesse dalla società attribuiscono uguali diritti trova espressa deroga, nel caso delle azioni di risparmio, nel disposto dell'art. 14, quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2348 e2437, Legge 07/06/1974 num. 216 art. 14


II) SOCIETÀ- DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DELCAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI- RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - Società con azioni quotate in borsa - Recesso del socio - Rimborso - Determinazione - Periodo di riferimento - Semestre anteriore alla deliberazione che legittima il recesso.

Il diritto di rimborso spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003),da una società con azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assuntala deliberazione che legittima il recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ.art. 2437, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Massime precedenti Conformi: N. 17012 del2004
Massime precedenti Vedi: N. 21641 del2005, N. 15785 del 2010