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Cassazione, sentenza 16 ottobre 2013, n. 23540, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI - Assemblea ordinaria di s.p.a. in seconda convocazione - Computo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.


Le azioni proprie della società, a norma dell'art. 2357 ter, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 10 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, ed anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224, vanno incluse nella base su cui calcolare i "quorum" costitutivi o deliberativi, esclusivamente allorché tali "quorum" si configurino come quote del capitale sociale, per cui, in caso di assemblea ordinaria in seconda convocazione, la maggioranza assoluta per deliberare deve essere calcolata sul solo ammontare delle azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea, senza tener conto delle azioni proprie di cui sia titolare la società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2357 ter com. 2, 2368 com. 1 e 2369 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 3722 del 2003, N. 1361 del 2011